Taglio alla burocrazia per pontili galleggianti
AGEVOLAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PONTILI GALLEGGIANTI A CARATTERE STAGIONALE
Viene modificata la legge quadro sui porti (legge 84/1994) prevedendo che nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici. Per approdo turistico, ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 2-12-1997 n. 509 (Regolamento disciplina concessione di beni del demanio marittimo) si intende la porzione dei porti polifunzionali (funzioni commerciali, industriali e petroliferi, passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto) destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari.
Ecco uno stralcio del DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (in basso il link al testo integrale del D.L. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale)
Art. 3
Reti d’impresa, “Zone a burocrazia zero”, Distretti turistico –
alberghieri, nautica da diporto
1. Per incrementare l’efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l’offerta turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, e’ introdotto un diritto di superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue:
a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree gia’ occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d’uso in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorche’ realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino gia’ di proprieta’ privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonche’ la delimitazione delle aree gia’ occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non gia’ di proprieta’ privata, e’ effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l’Agenzia del demanio;
b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie e’ rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicita’, efficacia, imparzialita’, parita’ di trattamento, trasparenza e proporzionalita’, dalla Regione, d’intesa con il Comune nonche’ con le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo;
c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene:
1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato;
2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, per le edificazioni gia’ esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente;
3) se acquisito da una impresa, a condizione che l’impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dalla Agenzia delle entrate e che l’impresa risulti altresi’ regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;
d) sulle aree inedificate l’attivita’ edilizia e’ consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie gia’ occupate da edificazioni esistenti le attivita’ di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente.
2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono senz’altro acquisite di diritto alla proprieta’ del demanio ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere perseguite ai sensi della legislazione vigente. Nulla e’ innovato in materia di concessioni sul demanio marittimo. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati, dei Distretti turistico – alberghieri di cui al comma 4, nonche’ dell’erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell’interno. La misura delle quote e’ stabilita annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di cui alla comma 1, lettera c), n. 1), in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.
3. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie ad imprese turistico-balneari, il rispetto dell’obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione.
4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistico-alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunita’ di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerita’ nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
5. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi, relativamente ai beni del demanio marittimo, esclusivamente le spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei Distretti e’ effettuata dall’Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi, che e’ obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati.
6. Nei Distretti turistico-alberghieri si applicano le seguenti disposizioni:
a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all’articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorche’ non costituite in rete, si applicano altresi’, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all’articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005;
b) i Distretti costituiscono “Zone a burocrazia zero” ai sensi dell’articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell’interno sono a carico del fondo di cui al comma 2;
c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attivita’ delle Agenzie fiscali e dell’INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, nonche’ presentare richieste ed istanze, nonche’ ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonche’ con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalita’ degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonche’ di competenza delle amministrazioni statali, Per le attivita’ di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell’INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonche’ una pianificazione e l’esercizio di tali attivita’ in modo tale da influire il meno possibile sull’ordinaria attivita’ propria delle imprese dei Distretti. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.
7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi 1 e 2 dell’articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unita’ da diporto di cui all’articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonche’ quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.”.
8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime:
a) all’articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 2, e’ inserito il seguente:
“2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorita’, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.”;
b) ferma restando la disciplina relativa all’attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonche’ alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le modalita’ di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalita’ turistico-ricreative, come definiti sulla base dell’intesa raggiunta ai sensi dell’articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conferenza Stato – Regioni.
Il testo integrale della legge qui
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